Premesso che
i campi elettromagnetici, prodotti dagli impianti per telefonia mobile, costituiscono sorgenti potenzialmente pericolose per la salute umana e per gli ambienti di vita e di lavoro delle persone
fin dal 1996 l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ed altri istituti epidemiologici sono impegnati nella ricerca di possibili connessioni tra l’esposizione ai campi elettromagnetici, ad alte e basse frequenze, e l’insorgenza di gravi patologie oltre che di eventuali altri effetti sulla salute.
Considerato che
l’art. 86 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” prevede al comma 2 che per quanto attiene alla localizzazione, ubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori; e al comma 3 che “Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, […], sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380”
in base alla normativa vigente gli impianti per telefonia mobile, essendo assimilabili ad opere quali fognature, reti per la distribuzione dell’acqua, del gas, dell’energia elettrica, ecc., presuppongono la realizzazione di una rete a copertura del territorio, e perciò collocabili sull’intero ambito comunale.
l’art. 87 del D.Lgs. 259/2003 prevede che l’installazione di infrastrutture per impianti di telefonia mobile venga autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte delle strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (Arpa), competenti ad effettuare i controlli, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale.
Rilevato che
il quadro normativo risulta assai complesso mentre quello giurisprudenziale non è ancora del tutto consolidato
la legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, all’art. 8, comma 6 sancisce che “I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.
Ricordato inoltre che
l’art. 32 della Costituzione italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività
l’art. 174, par. 2 del Trattato Istitutivo dell’Ue e l’art. III-233 par. 2 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa firmato a Roma il 29 ottobre 2004 fondano la politica dell’Unione in materia ambientale su principi quali quello di precauzione a cui ispirarsi per raggiungere un elevato livello di tutela
il DPCM 8 luglio 2003 fissa i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici (generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz), stabilendo in 6 volt/metro il valore di attenzione in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere
il Consiglio di Stato, con ordinanza 1612/2004, ribadendo l’intervenuta assimilazione delle opere per impianti di telefonia mobile alle opere di urbanizzazione primaria, ha riaffermato i poteri comunali di pianificazione urbanistica evidenziando come non sia preclusa ad un Comune “la localizzabilità di dette opere in determinati ambiti del territorio, sempre che sia in tal modo assicurato l’interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio”
Ritenuto che
la realizzazione delle infrastrutture per impianti di telefonia mobile deve essere coerente con la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini per quanto attiene ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità (intendendosi per tali le misure necessarie all’attuazione del principio di minimizzazione delle esposizioni della popolazione ed in generale del principio di ottimizzazione dell’inserimento dell’opera nell’ambiente,relativamente alle emissioni elettromagnetiche)
in una fase storica rappresentata dall’avvento del federalismo, le amministrazioni locali costituiscono i soggetti principali più vicini al cittadino e in tal senso deve prevalere la logica che tende a riconoscere all’Ente locale il potere di governo e disciplina del proprio territorio
in ogni caso, secondo un principio di cautela, trattandosi di tecnologie specifiche e
caratterizzate da un elevato livello di diffusione territoriale, appare opportuno, ai fini della
protezione della popolazione e della difesa del paesaggio, ispirarsi alla massima attenzione e prudenza
Questo Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a
1)elaborare programmi adeguati di sviluppo della rete nel rispetto dei livelli di esposizione della popolazione e di distribuzione del servizio, adottando tutti gli accorgimenti volti a limitare l’impatto delle infrastrutture per impianti di telefonia mobile anche attraverso forme di concertazione con i soggetti gestori.
2)Concentrare i propri sforzi nella stesura di procedure per l’individuazione di specifici siti per gli impianti di telefonia mobile attraverso l’utilizzo di strumenti quali il piano regolatore e il regolamento edilizio comunale, al fine di impedire l’installazione degli impianti in corrispondenza di luoghi sensibili quali edifici scolastici, asili, ospedali e strutture similari.
3)Controllare gli impianti esistenti e riqualificare quelli più impattanti attraverso l’intervento degli organismi preposti alle attività di controllo e di vigilanza sui livelli di emissione, favorendo il monitoraggio con carattere di periodicità e/o continuità.
4)Sostenere l’attuazione di campagne di informazione sui rischi eventuali connessi all’esposizione ai campi elettromagnetici emessi dagli impianti per telefonia mobile, e sugli accorgimenti adottati per garantire la salute dei cittadini
Giuliano Vettorato
Marco Franceschini